Elezioni trasparenti

Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, primo periodo, della medesima legge 9 gennaio 2019, n. 3, i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno antecedente la data dell’elezione, devono pubblicare, all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito istituzionale e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti già pubblicati in precedenza nel sito internet del partito, movimento politico o lista.
 

Per accedere ai documenti:

Candidati Sindaco, liste e candidati ammessi, curricula e casellari giudiziali

 

Si informa che nella pubblicazione dei Curricula, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, alcune informazioni sono state oscurate.