
Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione. La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
Se l'accesso agli atti rende necessaria una verifica sull'effettivo interesse del richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale. (Decreto del Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 5).
Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.
Approfondimenti
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi previsti dalla Legge 07/08/1990, n. 241, art. 24. Le singole Pubbliche Amministrazioni individuano le categorie di documenti prodotti o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso.
Oltre agli eventuali diritti di segreteria o istruttoria previsti, se si chiede una estrazione di copia è necessario pagare i relativi costi di riproduzione.
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ATTENZIONE:
Si prega di chiamare dopo circa 20 giorni per concordare l'accesso.
Le richieste prive dell'elenco preciso delle pratiche da richiedere saranno archiviate.
Si informa che verranno estratte dall'archivio solamente le pratiche elencate sulla richiesta (non indicare "ed eventuali" ecc.)